Il Fatto
Un soggetto adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento che non era stata riconosciuta in sede di vista di revisione.
Il Tribunale dichiarava la domanda improponibile per difetto di domanda amministrativa.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, di cui alla Legge n. 18 del 1980, art. 1, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l'attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all'art. 149 disp.att. c.p.c., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l'originaria domanda.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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