Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere la rivalutazione dell’anzianità contributiva derivante dall’esposizione ad amianto, secondo il coefficiente pari a 1,5 anziché a 1,25, ai sensi dell’art. 1, co. 115 Legge n. 190/14.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda e INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che secondo l’art. 1, co. 115 Legge n. 190/14, la rivalutazione contributiva per l’esposizione ultradecennale all’amianto, già riconosciuta con pronuncia avente effetto di giudicato nella misura parti all’1,25, spetta nella misura dell’1,50 per i lavoratori impiegati in “aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa”. Nel caso di specie è pacifico che l’unità produttiva presso cui era impiegato il lavoratore ha cessato l’attività lavorativa e che tutti i lavoratori ivi addetti sono stati collocati in mobilità. L’impresa però ha continuato a svolgere la produzione in altri stabilimenti siti in diverse città d’Italia.
La corte evidenzia però che è invece necessario che cessi completamente lavorativa svolta dall’impresa implicante esposizione all’amianto, e che tutti i lavoratori addetti all’attività, sebbene dislocata in più siti dell’impresa, siano collocati in mobilità.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a detto principio, la corte accoglie il ricorso.
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