Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 17 gennaio 2025, n. 581

di Benedetta Cargnel | 17 Gennaio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 17 gennaio 2025, n. 581

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per  ottenere la rivalutazione dell’anzianità contributiva derivante dall’esposizione ad amianto, secondo il coefficiente pari a 1,5 anziché a 1,25, ai sensi dell’art. 1, co. 115 Legge n. 190/14.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda e INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che secondo l’art. 1, co. 115 Legge n. 190/14, la rivalutazione contributiva per l’esposizione ultradecennale all’amianto, già riconosciuta con pronuncia avente effetto di giudicato nella misura parti all’1,25, spetta nella misura dell’1,50 per i lavoratori impiegati in “aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa”. Nel caso di specie è pacifico che l’unità produttiva presso cui era impiegato il lavoratore  ha cessato l’attività lavorativa e che tutti i lavoratori ivi addetti sono stati collocati in mobilità. L’impresa però ha continuato a svolgere la produzione in altri stabilimenti siti in diverse città d’Italia.

La corte evidenzia però che è invece necessario che cessi completamente lavorativa svolta dall’impresa implicante esposizione all’amianto, e che tutti i lavoratori addetti all’attività, sebbene dislocata in più siti dell’impresa, siano collocati in mobilità.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a detto principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore chiede la rivalutazione dell'anzianità contributiva per esposizione ad amianto. La Corte d'Appello accoglie la richiesta, ma INPS ricorre in cassazione. La corte accoglie il ricorso perché non sono stati rispettati i criteri previsti dalla legge.