Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 10 gennaio 2025, n. 580

di Benedetta Cargnel | 10 Gennaio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 10 gennaio 2025, n. 580

Il Fatto

Un datore di lavoro si opponeva al verbale ispettivo di INPGI che aveva richiesto il pagamento di contributi.

Il Tribunale  e la Corte d’Appello condannava la società al pagamento di quanto richiesto con domanda riconvenzionale da INPGI e al medesimo tempo condannava INPS alla restituzione di quanto indebitamente percepito per effetto dei pagamenti operati dal datore.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

la corte osserva che nel rito del lavoro, in caso di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 c.p.c., il convenuto non può proporre una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario, in relazione al quale la facoltà di proporre domande da parte del convenuto è soggetta agli stringenti limiti dell'art. 416 c.p.c.

La corte rileva poi che in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani - INPGI, privatizzato ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l'INPGI, l'art. 1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione.

Poiché il giudice di merito non si è conformato al primo principio di diritto, la corte accoglie il ricorso sul punto.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il datore di lavoro è condannato a pagare i contributi richiesti da INPGI e INPS, ma può proporre domande solo in base alle regole del processo originario.