Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 20 dicembre 2024, n. 577

di Benedetta Cargnel | 20 Dicembre 2024
Rassegna di Giurisprudenza 20 dicembre 2024, n. 577

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per fare accertare il suo diritto all’APE sociale.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda e INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che la disposizione di accesso all’APE sociale prevede che possano accedere alla provvidenza i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale dell’ambito della procedura ex art. 7 Legge 604/66.

La corte afferma pii che in tema di APE sociale di cui all’art. 1 comma 179 lettera a) della Legge 232 del 2016, che i requisiti di accesso alla prestazione (occupazione per 18 mesi nei 36 mesi precedenti alla cessazione del rapporto, e successiva disoccupazione) vanno riferiti all’ultimo dei lavori -a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi- precedenti la prestazione, restando irrilevante che dopo la cessazione del detto rapporto vi sia stata rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello accoglie la domanda di accesso all'APE sociale per disoccupati, rigettando il ricorso dell'INPS. Requisiti di accesso riferiti all'ultimo lavoro.