Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per fare accertare il suo diritto all’APE sociale.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda e INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che la disposizione di accesso all’APE sociale prevede che possano accedere alla provvidenza i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale dell’ambito della procedura ex art. 7 Legge 604/66.
La corte afferma pii che in tema di APE sociale di cui all’art. 1 comma 179 lettera a) della Legge 232 del 2016, che i requisiti di accesso alla prestazione (occupazione per 18 mesi nei 36 mesi precedenti alla cessazione del rapporto, e successiva disoccupazione) vanno riferiti all’ultimo dei lavori -a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata superiore a sei mesi- precedenti la prestazione, restando irrilevante che dopo la cessazione del detto rapporto vi sia stata rioccupazione per periodi inferiori a sei mesi.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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