Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per conseguire la pensione di vecchiaia ex art. 2, D.Lgs. n. 503/1992, in deroga all’innalzamento dell’età anagrafica prevista per il conseguimento della pensione dall’art. 24, D.L. n. 201/2011.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che l’unica deroga rispetto alla previsione dell’innalzamento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia è stata disposta esclusivamente in favore dei lavoratori non vedenti (comma 7 dell’art. 1, D.Lgs. n. 503/1992) e degli invalidi in misura superiore all’80% (comma 8 ), fermo restando che anche nei confronti di questi ultimi si applicano le modifiche dipendenti dall’incremento della speranza di vita.
La corte pertanto rigetta il ricorso sul punto.
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