Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale non ritenendo corretto il calcolo di INPS della misura dell’incremento della pensione integrativa ex art. 2 della Legge n. 336 del 1970 da questi percepita.
Il Tribunale e la Corte d’Appello ritenevano corretto il calcolo, pur non ritenendolo oggetto di futuri riassorbimenti con gli adeguamenti periodici dei redditi pensionistici al minimo garantito stante la natura risarcitoria dell’emolumento.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l’art. 6 della Legge n. 140 del 1985 prevede, diversamente dal beneficio previsto dalla Legge n. 336 del 1970, in favore degli ex combattenti di cui all’art. 1 della Legge n. 336 del 1970 che non rientrano tra le categorie di personale pubblico indicate dall’art. 1 citato e dunque non hanno diritto al beneficio previsto dall’art. 2 di quella legge, una maggiorazione reversibile fissa del trattamento pensionistico determinato secondo le norme ordinarie individuata nella somma mensile di £ 30.000. È inoltre previsto espressamente che tale maggiorazione sia “parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti (…) e non viene riassorbita dall’integrazione al minimo né trasforma la pensione in superiore al minimo”.
Orbene sebbene anche il beneficio disciplinato dalla Legge n. 336 del 1970 e ss.mm. condivida con quello introdotto con l’art. 6 della Legge n. 140 del 1985 la finalità dimostrativa della gratitudine della Nazione; tuttavia, le due elargizioni sono intrinsecamente differenti per le modalità di calcolo del beneficio da doversi ritenere giustificata la previsione, solo per il secondo di un non assorbimento con quei miglioramenti del trattamento pensionistico che sopravvengano nel tempo.
La corte ricorda che l’importo da prendere a parametro per la quantificazione del beneficio è quello cristallizzato alla data di soppressione del fondo ed eventualmente rivalutato alla data di cessazione del rapporto e non, come preteso, la retribuzione percepita alla data di cessazione del rapporto i cui contributi non alimentano più il Fondo e, di conseguenza, non sono utili ai fini del calcolo della prestazione integrativa.
Poiché i giudici non si sono attenuti al principio di riassorbimento del contributo, la corte accoglie il ricorso.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati