Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 13 dicembre 2024, n. 576

di Benedetta Cargnel | 13 Dicembre 2024
Rassegna di Giurisprudenza 13 dicembre 2024, n. 576

Il Fatto

Un avvocato si opponeva alla richiesta di INPS per il pagamento dei contributi alla gestione separata per l’annualità cui non risultava iscritto alla cassa.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, pur ritenendo obbligato all’iscrizione, riteneva il credito prescritto, in quanto al professionista – che usufruiva del regime fiscale dei minimi, con esclusione, quindi, dell’applicazione degli studi di settore – non sarebbe stato applicabile il differimento di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che se è vero che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, è altrettanto vero che il D.Lgs. n. 241 del 1997 (art. 12, comma 5) devolve a un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso Decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. Tanto premesso va rilevato che, per quanto concerne i redditi prodotti nel 2009, il D.P.C.M. 10 giugno 2010, ha differito i termini di pagamento dei contributi dal 16 giugno 2010 al 6 luglio 2010, senza maggiorazioni. Ne consegue, dunque, che all’INPS era consentito far valere i propri diritti a partire da tale termine, che rappresenta il dies a quo dal quale computare il quinquennio ai fini del decorso della prescrizione.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un avvocato si oppone alla richiesta di pagamento dei contributi INPS. La Corte d'Appello riforma la sentenza, ritenendo il credito prescritto. INPS ricorre per cassazione. La corte accoglie il ricorso.