Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere l’indennità mensile di disoccupazione (NASPI).
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda rilevando he l’omissione datoriale del pagamento dei contributi non giustificasse la sussistenza di una giusta causa di dimissioni.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che le dimissioni sono assistite dalla giusta causa delineata dall’art. 2119 c.c., allorché si configurino come reazione immediata agli inadempimenti del datore di lavoro. Spetta al lavoratore allegare e dimostrare la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, supportando la domanda con i pertinenti dati di fatto, anche in ordine al rapporto di consecuzione e d’immediatezza, che disvela l’autentica genesi delle dimissioni rassegnate e ne avvalora la “giusta causa”.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.
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