Il Fatto
Una società adiva il Tribunale per far accertare l’illegittimo aumento della percentuale del tasso di rischio applicato da INAIL dopo un infortunio di un lavoratore avvenuto in itinere.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e la società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che ai fini della determinazione dei premi per l'assicurazione infortunistica a carico del datore di lavoro, la transazione conclusa in sede di surroga tra l'INAIL e il responsabile dell'infortunio per un ammontare inferiore rispetto alla misura del danno subito non incide riduttivamente sui tassi di premio per l'intero ammontare del danno ove risulti, con valutazione "ex ante" che tenga conto della ragionevolezza e della convenienza della transazione in relazione al grado di incertezza circa il prevedibile esito della lite, che l'istituto stesso, nell'addivenire alla transazione abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia. Conseguentemente, se l'Istituto riceve dal terzo una somma minore per effetto di transazione ha diritto all'aumento del premio, mentre spetta all'assicurante - che tale diritto neghi - provare la manifesta sproporzione nell'accordo transattivo, sfavorevole all'Istituto, tale che possa imputarsi allo stesso il suddetto pregiudizio economico.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio di diritto, la corte rigetta il ricorso.
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