Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per non aver comunicato di avere un procedimento penale a carico.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo che il lavoratore non avesse contezza della sussistenza di un procedimento penale prima degli atti notificati anche al datore di lavoro e lo reintegravano nel posto di lavoro.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l’obbligo di comunicazione contrattualmente posto a carico del lavoratore è finalizzato a notiziare il datore dell’esistenza di indagini penali per reati che possano avere incidenza sul legame fiduciario, così mettendo la parte datoriale nelle condizioni di svolgere indagini interne, iniziare un procedimento disciplinare, eventualmente poi sospendendo lo stesso oppure rinviando alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti.
Nel caso di specie, la corte osserva che il giudice di merito ha correttamente interpretato ed applicato le disposizioni in esame nel momento in cui ha ritenuto che la notifica del Decreto di perquisizione alla società datoriale, avvenuta contestualmente alla notifica nei confronti dell’indagato e portando per la prima volta a conoscenza dello stesso l’esistenza di un procedimento penale, fosse idonea a soddisfare l’obbligo di comunicazione incombente sul lavoratore.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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