Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 22 novembre 2024, n. 573

di Benedetta Cargnel | 22 Novembre 2024
Rassegna di Giurisprudenza 22 novembre 2024, n. 573

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per non aver comunicato di avere un procedimento penale a carico.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo che il lavoratore non avesse contezza della sussistenza di un procedimento penale prima degli atti notificati anche al datore di lavoro e lo reintegravano nel posto di lavoro.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che l’obbligo di comunicazione contrattualmente posto a carico del lavoratore è finalizzato a notiziare il datore dell’esistenza di indagini penali per reati che possano avere incidenza sul legame fiduciario, così mettendo la parte datoriale nelle condizioni di svolgere indagini interne, iniziare un procedimento disciplinare, eventualmente poi sospendendo lo stesso oppure rinviando alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti.

Nel caso di specie, la corte osserva che il giudice di merito ha correttamente interpretato ed applicato le disposizioni in esame nel momento in cui ha ritenuto che la notifica del Decreto di perquisizione alla società datoriale, avvenuta contestualmente alla notifica nei confronti dell’indagato e portando per la prima volta a conoscenza dello stesso l’esistenza di un procedimento penale, fosse idonea a soddisfare l’obbligo di comunicazione incombente sul lavoratore.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore impugna il licenziamento disciplinare per non aver comunicato un procedimento penale. Il Tribunale e la Corte d’Appello accolgono la domanda, reintegrando il lavoratore. Il datore di lavoro ricorre in cassazione, ma il ricorso viene rigettato.