
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere la conversione dei rapporti di lavoro a termine stipulati con la società utilizzatrice.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava parzialmente le domande del lavoratore, che ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che, in tema di lavoro interinale, l’art. 1, comma 2, della Legge n. 196 del 1997 consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo per le corrispondenti esigenze rientranti nelle categorie specificate dalla norma, esigenze che il contratto di fornitura non può, quindi, omettere di indicare, né può rappresentare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; ne consegue che, ove la clausola sia indicata in termini generici, inidonei ad essere ricondotti ad una delle causali previste dal legislatore, il contratto è illegittimo, e, in applicazione del disposto di cui all’art. 10 della Legge n. 196 del 1997, il rapporto si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore interponente. Ne consegue che l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo. Inoltre, alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l’utilizzatore ed il lavoratore.
La corte ricorda poi che in tema di lavoro interinale, non è soggetto ad alcuna sanzione, non prevista, il contratto stipulato nella vigenza della Legge n. 196 del 1997 in violazione delle percentuali stabilite dalle clausole di contingentamento contenute nei contratti collettivi nazionali ancorché il rapporto sia proseguito successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, la cui disciplina transitoria, contenuta nell’art. 86 del D.Lgs. cit., prevede la conservazione fino al rinnovo dei contratti collettivi delle sole clausole che stabiliscono le esigenze di carattere temporaneo atte a giustificare la somministrazione di lavoro a termine e priva di efficacia quelle relative ai limiti percentuali per l’utilizzo di lavoratori interinali.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tali principi, la corte accoglie il ricorso.

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