Il Fatto
Un lavoratore adiva in giudizio INPS per ottenere il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo prescritto il diritto.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che accanto al diritto alla rivalutazione contributiva vi è quello diverso -sia pure collegato al primo all’esatto trattamento pensionistico. Alla diversità dei diritti corrisponde una diversità dei regimi prescrizionali: il diritto alla rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 è soggetto alla prescrizione decennale, con decorrenza dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza o poteva avere conoscenza del fatto di essere stato esposto oltre soglia ad amianto, durante le proprie lavorazioni. Il diritto a pensione è, invece, imprescrittibile, mentre sono prescrittibili i singoli ratei: la prescrizione è quinquennale, a decorrere dalla legge n. 111 del 2011, art. 38 e si computa dalla maturazione del singolo rateo.
Poiché i giudici di merito non si sono ottenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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