Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 31 ottobre 2024, n. 570

di Benedetta Cargnel | 31 Ottobre 2024
Rassegna di Giurisprudenza 31 ottobre 2024, n. 570

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda e il  lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività agricola stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter , del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2 , del D.Lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall’ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola; infatti, nell’ambito di attività imprenditoriali di carattere stagionale, esistono necessità operative, sia pure di dimensioni limitate, che proseguono per tutto il corso dell’anno, come quelle di custodia, riparazione e manutenzione degli impianti e dei macchinari e, in genere, di preparazione alla nuova stagione piena, con la conseguenza che i lavoratori addetti stabilmente (ed oltre i tempi indicati nella normativa nazionale in tema di contratti a tempo determinato) a simili attività devono essere dipendenti a tempo indeterminato e non lavoratori stagionali, anche quando l’attività produttiva come tale, considerata nel suo complesso, abbia carattere stagionale.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore ottiene risarcimento per abusivi contratti a termine. La Corte ribadisce che attività agricole stagionali devono seguire ordinaria scansione temporale. Il ricorso è accettato.