Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 25 ottobre 2024, n. 569

di Benedetta Cargnel | 25 Ottobre 2024
Rassegna di Giurisprudenza 25 ottobre 2024, n. 569

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, impugnando al contempo il licenziamento intimato per giusta causa.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo  che vi fosse stato un illegittimo rinnovo contrattuale e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 che il contratto a termine può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, mentre  il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

La corte rileva quindi una differenza tra proroga e rinnovo nel senso che, con la proroga, viene prolungata l'efficacia di un contratto in essere, proseguendone l'esecuzione oltre la scadenza originariamente prevista e mantenendone sostanzialmente intatta l'identità, integrando una modifica limitata alla durata del rapporto preesistente; invece, con la rinnovazione, la volontà delle parti non incide soltanto sulla posticipazione della scadenza, ma sulla stessa identità causale del rapporto, attraverso una rinegoziazione più o meno ampia del contratto, con carattere novativo o modificativo.

Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore vince causa contro licenziamento ingiusto per rinnovo illegittimo del contratto a termine. La Corte conferma decisione in base al D.Lgs. n. 81/2015.