Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, impugnando al contempo il licenziamento intimato per giusta causa.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo che vi fosse stato un illegittimo rinnovo contrattuale e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2015 che il contratto a termine può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1, mentre il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'art. 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
La corte rileva quindi una differenza tra proroga e rinnovo nel senso che, con la proroga, viene prolungata l'efficacia di un contratto in essere, proseguendone l'esecuzione oltre la scadenza originariamente prevista e mantenendone sostanzialmente intatta l'identità, integrando una modifica limitata alla durata del rapporto preesistente; invece, con la rinnovazione, la volontà delle parti non incide soltanto sulla posticipazione della scadenza, ma sulla stessa identità causale del rapporto, attraverso una rinegoziazione più o meno ampia del contratto, con carattere novativo o modificativo.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.
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