Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli a seguito a seguito di esternalizzazione dell'attività lavorativa da lui svolta, avvenuta attraverso subappalto.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, nel caso di specie, correttamente i giudici di merito hanno escluso l'applicabilità dell'art. 7, comma 4-bis del D.L. n. 248 del 2007, che a sua volta esclude l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 per i licenziamenti collettivi alla fattispecie del cambio appalto. Infatti, la decisione di esternalizzare ad un subappaltore è frutto della mera volontà del datore di lavoro appaltatore. Ciò non crea alcun rapporto tra subappaltatore e committente. Né alcun cambio appalto: l’appalto originario rimane in essere e solo si sostituisce all’appaltatore un nuovo subappaltatore.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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