Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 18 ottobre 2024, n. 568

di Benedetta Cargnel | 18 Ottobre 2024
Rassegna di Giurisprudenza 18 ottobre 2024, n. 568

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere la retrodatazione della pensione di vecchiaia e a erogargli il supplemento relativo ai contributi versati successivamente al pensionamento.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte chiarisce che la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa laddove l’assicurato abbia inteso avvalersi – come è avvenuto nel caso in esame - della facoltà di cui all'art. 3 del D.M. n. 262 del 1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO e non, come riconosciuto dalla Corte di merito, in base all'art. 6 della Legge n. 155 del 1981 (che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia) dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il lavoratore chiede la retrodatazione della pensione. Il Tribunale e la Corte d'Appello accolgono la richiesta, ma l'INPS ricorre in cassazione. La corte stabilisce che la data di decorrenza della pensione deve essere dalla data della domanda amministrativa.