Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per il riconoscimento del rapporto lavorativo.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, condannando anche il datore alla regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale per l’intera durata del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione eccependo l’assenza in giudizio di INPS.
Il Diritto
La corte osserva che l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all'Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione .Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa.
La corte rileva quindi che nel caso in esame, a fronte dell’originaria domanda di regolarizzazione della posizione contributiva, conseguente al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, il lavoratore non ha chiamato in giudizio l’INPS e la pronuncia di condanna del giudice è stata erroneamente pronunciata in assenza di detta parte.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
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