Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 18 ottobre 2024, n. 568

di Benedetta Cargnel | 18 Ottobre 2024
Rassegna di Giurisprudenza 18 ottobre 2024, n. 568

Il Fatto

Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per far accertare l’illegittima stipulazione di numerosi contratti a termini susseguitisi nel tempo.

La Corte d’Appello, in sede di rinvio, rigettava la domanda , ritenendo che il solo numero dei contratti a tempo determinato e l’arco temporale in cui si erano succeduti erano elementi insufficienti per potere ritenere, per ciò solo, integrata una frode alla legge sanzionabile ai sensi dell’art. 1344 c.c., ritenendo necessaria la ricorrenza di ulteriori e ben più qualificanti elementi che disvelino l’intento fraudolento.

I lavoratori ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che all’accertamento dell’utilizzazione abusiva del contratto a tempo determinato si può addivenire attraverso una ricostruzione degli elementi allegati nel processo che, congiuntamente valutati, convergano nel far ritenere provato un intento fraudolento del datore di lavoro il quale ripetutamente si sia avvalso di prestazioni di lavoro a termine. Spetta al giudice del merito, dunque, procedere a detta indagine, “desumendo, con procedimento logico deduttivo, da elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l’arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l’uso deviato e fraudolento del contratto a termine”.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
I lavoratori hanno cercato di dimostrare l'illegittima stipulazione di contratti a termine, ma la Corte ha rigettato la loro richiesta, ritenendo necessari ulteriori elementi per provare l'intento fraudolento del datore di lavoro.