Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il ristoro dei danni per l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato attuato dal proprio datore di lavoro.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, in quanto lavoro stagionale, e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che In tema di contratti di lavoro a tempo determinato, non è, di per sé, qualificabile come attività agricola stagionale, ai sensi degli artt. 5, comma 4-ter , del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2 , del D.Lgs. n. 81 del 2015, quella, idonea a perpetuarsi nel tempo, che non dipenda dall’ordinaria scansione temporale delle comuni incombenze attinenti alla detta attività agricola.
La corte ricorda poi che In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4-ter , del D.Lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2 , del D.Lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto; l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tali principi, la corte accoglie il ricorso.
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