Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 564

di Benedetta Cargnel | 20 Settembre 2024
Rassegna di Giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 564

Il Fatto

Un libero professionista adiva il Tribunale per far accertare l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla gestione separata INPS e a far dichiarare non dovute le somme richieste dall’INPS a titolo di contributi.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando che il lavoratore non aveva raggiunto la soglia minima di reddito e comunque che la richiesta di INPS fosse prescritta.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce, invece, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la gestione separata, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un libero professionista contesta l'iscrizione INPS e i contributi richiesti. Il Tribunale e la Corte d'Appello accolgono la domanda. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità dell'iscrizione.