Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 564

di Benedetta Cargnel | 20 Settembre 2024
Rassegna di Giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 564

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere l'adeguamento della rendita da infortunio in itinere in godimento dal 30% al 48%da parte di INAIL.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda rilevando che quando era oramai decorso il termine di dieci anni di cui all'art. 83 del D.P.R. n. 1124 del 1965.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che la decorrenza del termine di cui all’art. 83 citato per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita INAIL si riferisce esclusivamente all'eventuale aggrava mento derivante dalla naturale evoluzione dell'origina rio stato morboso. Laddove invece il maggior grado di inabilità dipenda da una concausa sopravvenuta ma comunque collegata causalmente a quell'infortunio deve essere applicata la disciplina dettata dall'art. 80 . La concausa sopravvenuta e causalmente dipendente dall'infortunio, infatti, proprio per il suo carattere di evento non prevedibile ed estraneo al naturale evolversi del danno origina rio, si colloca logicamente al di fuori della regola di stabilizzazione dei postumi di cui al citato art. 83 .

Poiché i giudici non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il lavoratore ricorre in cassazione per l'adeguamento della rendita INAIL. La Corte accoglie il ricorso, rilevando che la concausa sopravvenuta non è soggetta al termine di dieci anni.