Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 13 settembre 2024, n. 563

di Benedetta Cargnel | 13 Settembre 2024
Rassegna di Giurisprudenza 13 settembre 2024, n. 563

Il Fatto

Un lavoratore conveniva in Tribunale INPS per ottenere il pagamento dell’indennità di disoccupazione ordinaria.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda in quanto che la situazione di disoccupazione del lavoratore non era involontaria avendo questo consensualmente posto fine al rapporto sottoscrivendo la conciliazione in sede sindacale.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che la perdita del diritto di percepire l'indennità di disoccupazione ordinaria prevista in caso di dimissioni opera ogni qualvolta il lavoratore rinunci spontaneamente al posto, pur avendo la possibilità di proseguire il proprio rapporto di lavoro, e ciò anche in ipotesi di risoluzione consensuale atteso che non vi è differenza fra la dichiarazione unilaterale di recesso e quella manifestata nell'ambito di un accordo consensuale sempre che l’ adesione alla proposta risolutiva non sia avvenuta in presenza di una giusta causa di recesso.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il lavoratore perde il diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria dopo aver consensualmente posto fine al rapporto di lavoro. La Corte rigetta il ricorso.