Il Fatto
Dei lavoratori adivano il Tribunale per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo all’utilizzatrice.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la tesi dei lavoratori, condannando il datore di lavoro solamente ad un’indennità risarcitoria ai sensi dell’art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010 in sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ognuno.
I lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che, in tema di somministrazione di lavoro, l'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, Legge n. 183/2010 (come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 13, Legge n. 92/2012) è applicabile a qualsiasi ipotesi di conversione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e, dunque, anche nel caso di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore, che abbia chiesto ed ottenuto l'accertamento della nullità di un contratto di somministrazione di lavoro, convertito in contratto a tempo indeterminato tra lavoratore ed utilizzatore della prestazione: così integrando la tutela ripristinatoria del rapporto di lavoro. Inoltre, il fallimento del datore di lavoro neppure determina il venire meno dell'interesse del lavoratore all'accoglimento delle domande (nel caso di specie: di illegittimità o inefficacia del licenziamento), avendo esso ad oggetto non solo il ripristino della prestazione lavorativa, ma anche le utilità comportate dal ripristino del rapporto da uno stato di quiescenza attiva, quali la ripresa del lavoro, in relazione all'eventualità di un esercizio provvisorio, di una cessione dell'azienda, o della ripresa della sua amministrazione da parte del fallito a seguito di concordato fallimentare.
La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto.
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