Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 9 agosto 2024, n. 560

di Benedetta Cargnel | 9 Agosto 2024
Rassegna di Giurisprudenza 9 agosto 2024, n. 560

Il Fatto

Un libero professionista adiva il Tribunale per far accertare l’illegittimità del prelievo effettuato dalla cassa di appartenenza.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda rilevando che una cassa non può adottare atti o provvedimenti che effettuino una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo il legislatore può introdurre, e che si applica la ordinaria prescrizione decennale, quale prescrizione concernente la prestazione da effettuare nella sua globalità ed interezza ed i cui ratei non liquidi né esigibili costituiscono una frazione non individuata né messa a disposizione.

La cassa di appartenenza ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che in materia di previdenza obbligatoria quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994 la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dal R.D.L. n. 1827/1935, art. 129 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Il rapporto assicurativo che lega la Cassa ai propri iscritti ha natura obbligatoria, dato che la cassa è a tutti gli effetti una persona giuridica privata che gestisce una forma di previdenza e assistenza, cui è obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione da parte degli appartenenti delle categorie interessate; inoltre, l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. allo stesso modo che il R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 129, richiede la liquidità e l'esigibilità del credito, che deve essere «pagabile», ovvero messo a disposizione del creditore, il quale deve essere posto nella condizione di poterlo riscuotere. Non basta, quindi, ai fini, sia dell'art. 129 che dell'art. 2948 c.c., la mera idoneità del credito ad essere determinato nel suo ammontare, tanto che entrambe le norme non trovano applicazione nelle ipotesi di ratei di pensione la cui debenza sia in contestazione. Se, dunque, il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi «pagabile» e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art. 2946 c.c.

La  corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un libero professionista vince la causa contro la cassa di previdenza per il prelievo illegittimo sul trattamento pensionistico. La Corte rigetta il ricorso della cassa.