Il Fatto
Un individuo adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno sociale.
Il Tribunale dichiarava improponibile la domanda in assenza di una corretta domanda amministrativa preliminare.
La Corte d’Appello confermava la domanda e il ricorrente impugnava per cassazione la decisione.
Il Diritto
La corte osserva che la domanda amministrativa volta a conseguire l'assegno sociale ex art. 3 della Legge n. 335 del 1995, erogato in via provvisoria salvo successivo conguaglio, a differenza di quanto previsto dall'art. 26, comma 11, della Legge n. 153 del 1969 in tema di pensione sociale, non deve essere corredata dalla certificazione degli Uffici finanziari attestante le condizioni di indigenza dell'assistito sicché la successiva domanda giudiziale non può essere ritenuta improponibile per la suddetta omessa allegazione.
Tuttavia, nel caso di specie è stato correttamente escluso che la domanda presentata avesse quel contenuto minimo essenziale, relativamente alla situazione reddituale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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