Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 26 luglio 2024, n. 558

di Benedetta Cargnel | 26 Luglio 2024
Rassegna di Giurisprudenza 26 luglio 2024, n. 558

Il Fatto

Un lavoratore disabile, assunto obbligatoriamente in quanto iscritto negli elenchi di cui alla Legge n. 68/99, impugnava il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo a seguito della soppressione del posto di lavoro.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda il principio per cui il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando è motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla Legge n. 482 del 1968, art. 10, ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall' apposita commissione medica.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore disabile licenziato: la Corte di Cassazione accoglie il ricorso in base alla normativa sul collocamento obbligatorio e le condizioni previste dalla Legge n. 482 del 1968, art. 10.