Il Fatto
Una lavoratrice, assistente di volo, adiva il Tribunale per ottenere l’esonero dal lavoro notturno fino al compimento del terzo anno d’età della figlia.
Il Tribunale e la Corte d’Appello e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che l’esonero dall'obbligo di lavoro notturno per ragioni di genitorialità, stabilito all'art. 53, comma 2 D.Lgs. n. 151/2001, si applica anche al personale di volo dell'aviazione civile, nonostante l'inapplicabilità delle norme sull'orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno (artt. 11- 15 D.Lgs. n. 66/2003), atteso che con tale disposizione si è predisposto un nucleo minimo di tutela, assicurando indistintamente alla lavoratrice madre o al lavoratore padre la facoltà di sottrarsi al lavoro notturno in ragione dell'intenso rapporto che lega il genitore al minore in tenera età.
La corte poi esclude la necessità che, per poter beneficiare dell’esonero, entrambi i genitori debbano essere addetti contestualmente ad un lavoro in orario notturno.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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