Il Fatto
Un datore di lavoro adiva il Tribunale per ottenere, da parte di INAIL, la restituzione delle somme eccedenti gli importi dovuti a titolo di premio speciale unitario versate, o in ogni caso per quelle versate r tali titoli nei giorni di assenza del personale.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il datore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la disciplina del premio speciale unitario è contenuta nell’art. 42 , T.U. n. 1124/1965, il quale, ai fini che qui rilevano, stabilisce che “per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o della modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione nei modi di cui all’articolo precedente” (vale a dire, “sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi, ai sensi di legge, per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d’opera compresi nell’obbligo dell’assicurazione”: così l’art. 41 , T.U. n. 1124/1965), “sono approvati, con Decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore, premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, la quantità di carburante utilizzato”.
Si tratta, pertanto, di un premio che viene determinato non già sulla base del criterio normale di calcolo di cui all’art. 41, basato sul prodotto fra tasso di premio previsto dalla tariffa e massa delle retribuzioni effettive o convenzionali, ma in relazione ad un importo fisso, normalmente pro capite, determinato dal Decreto ministeriale
Non è quindi corretto il ricalcolo di datti importi ricalcolati in ottemperanza alla previsione di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 423/2001, ossia sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ai soci lavoratori.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
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