Il Fatto
INAIL conveniva una società per ottenere, in regresso, il pagamento delle somme versate ad un lavoratore a seguito di un infortunio sul lavoro.
Il Tribunale e la Corte d’Appello condannavano il datore di lavoro ritenendo che l’incedente fosse a questi ascrivibile per l’omissione delle cautele previste dall’art. 2087 c.c.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disciplina prevista dagli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965 deve essere interpretata nel senso che l'accertamento incidentale in sede civile del fatto che costituisce reato, sia nel caso di azione proposta dal lavoratore per la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno c.d. differenziale, sia nel caso dell'azione di regresso proposta dall'INAIL, deve essere condotto secondo le regole comuni della responsabilità contrattuale, anche in ordine all'elemento soggettivo della colpa ed al nesso causale fra fatto ed evento dannoso.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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