Il Fatto
Un lavoratore del pubblico comparto impugnava il licenziamento intimato a seguito di assenza ingiustificata.
Il Tribunale e la Corte d’Appello respingevano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che non è corretta l’eccezione del lavoratore per la quale, una volta decorsa, per la tardiva notifica della contestazione disciplinare, la data fissata per l’audizione a difesa, gli sarebbe stata preclusa qualsiasi iniziativa (la segnalazione della tardività, la richiesta di una nuova audizione o la presentazione di giustificazioni scritte) utile all’esercizio del diritto di difesa stante il disposto dell’art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2001, che, a detta del ricorrente, rimetterebbe al datore di lavoro la fissazione di una nuova audizione, così che l’inerzia a riguardo dell’Istituto datore avrebbe dovuto essere letta nel senso di aver questo conculcato il diritto di difesa del ricorrente con conseguente nullità del procedimento disciplinare.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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