Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale contestando l’errato calcolo del TFR versato da parte del datore di lavoro.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che dopo la c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego, anche a quest’ultimo trovano applicazione le norme sul lavoro subordinato di diritto privato, salvo le specifiche diverse discipline contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 o in altre fonti normative.
Con riguardo al TFR trova dunque applicazione l’art. 2120 c.c. e, correlativamente, l’art. 5 Legge n. 297/1982, che disciplina i limiti del computo (nella base di calcolo del TFR) dell’indennità di contingenza e di ogni altro emolumento di analoga natura, ossia di ogni meccanismo volto a preservare la retribuzione dall’aumento del costo della vita.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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