Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 12 aprile 2024, n. 543

di Benedetta Cargnel | 12 Aprile 2024
Rassegna di Giurisprudenza 12 aprile 2024, n. 543

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale contestando l’errato calcolo del TFR versato da parte del datore di lavoro.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che dopo la c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego, anche a quest’ultimo trovano applicazione le norme sul lavoro subordinato di diritto privato, salvo le specifiche diverse discipline contenute nel D.Lgs. n. 165/2001 o in altre fonti normative.

Con riguardo al TFR trova dunque applicazione l’art. 2120 c.c. e, correlativamente, l’art. 5 Legge n. 297/1982, che disciplina i limiti del computo (nella base di calcolo del TFR) dell’indennità di contingenza e di ogni altro emolumento di analoga natura, ossia di ogni meccanismo volto a preservare la retribuzione dall’aumento del costo della vita.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore contesta il calcolo errato del TFR da parte del datore di lavoro. La Corte d'Appello rigetta la domanda, applicando le norme sul lavoro subordinato di diritto privato.