Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 5 gennaio 2024, n. 529

di Benedetta Cargnel | 5 Gennaio 2024
Rassegna di Giurisprudenza 5 gennaio 2024, n. 529

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento di differenze retributive.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, condannava gli eredi del datore di lavoro al pagamento.

Ricorreva per cassazione un erede eccependo di aver accettato l’eredità con beneficio di inventario.

Il Diritto

La corte osserva che, con riferimento all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la stessa integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio e tale condizione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto; ne consegue che, ove tale fatto sia già documentato in atti, il beneficio è liberamente invocabile dalla parte - anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da quelle previste dall'art. 484 c.c. - pure nel giudizio d'appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice a favore degli altri chiamati all'eredità, senza che rilevi l'eventuale contumacia degli stessi, operando l'effetto espansivo previsto dall'art. 510 c.c., fino a quando essi non abbiano manifestato una accettazione pura e semplice ovvero siano decaduti dal beneficio, salva la facoltà di accettare avvalendosi espressamente del beneficio, ovvero di rinunciare all'eredità.

Poiché i giudici di merito  non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore vince la causa per differenze retributive contro gli eredi del datore di lavoro, che avevano eccepito l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.