Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento di differenze retributive.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, condannava gli eredi del datore di lavoro al pagamento.
Ricorreva per cassazione un erede eccependo di aver accettato l’eredità con beneficio di inventario.
Il Diritto
La corte osserva che, con riferimento all'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, la stessa integra una eccezione in senso lato, in quanto il legislatore non ne ha espressamente escluso la rilevabilità d'ufficio e tale condizione non corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo, ma rileva quale fatto da solo sufficiente ad impedire la confusione del patrimonio dell'erede con quello del defunto; ne consegue che, ove tale fatto sia già documentato in atti, il beneficio è liberamente invocabile dalla parte - anche in assenza di specifica allegazione e con forme diverse da quelle previste dall'art. 484 c.c. - pure nel giudizio d'appello ed è rilevabile d'ufficio dal giudice a favore degli altri chiamati all'eredità, senza che rilevi l'eventuale contumacia degli stessi, operando l'effetto espansivo previsto dall'art. 510 c.c., fino a quando essi non abbiano manifestato una accettazione pura e semplice ovvero siano decaduti dal beneficio, salva la facoltà di accettare avvalendosi espressamente del beneficio, ovvero di rinunciare all'eredità.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati