Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda, applicando la tutela risarcitoria. Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che, il lavoratore non è tenuto a contestare da subito i singoli vizi del licenziamento e comunque non è neppure vincolato ai motivi eventualmente dedotti nell'impugnazione stragiudiziale; posto che l'atto di impugnazione ha un contenuto libero, con l'unico onere dell'idoneità a rendere nota la volontà di impugnare il licenziamento. Per contro, la prova della comunicazione al lavoratore del licenziamento intimato per iscritto deve essere fornita nel giudizio dal datore di lavoro Legge n. 604 del 1966, ex art. 2, fermo restando i limiti di ammissibilità della testimonianza per la prova di un atto per il quale è richiesta la forma scritta “ad substantiam”.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
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