Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 5 gennaio 2024, n. 529

di Benedetta Cargnel | 5 Gennaio 2024
Rassegna di Giurisprudenza 5 gennaio 2024, n. 529

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda, applicando la tutela risarcitoria. Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che, il lavoratore non è tenuto a contestare da subito i singoli vizi del licenziamento e comunque non è neppure vincolato ai motivi eventualmente dedotti nell'impugnazione stragiudiziale; posto che l'atto di impugnazione ha un contenuto libero, con l'unico onere dell'idoneità a rendere nota la volontà di impugnare il licenziamento. Per contro, la prova della comunicazione al lavoratore del licenziamento intimato per iscritto deve essere fornita nel giudizio dal datore di lavoro Legge n. 604 del 1966, ex art. 2, fermo restando i limiti di ammissibilità della testimonianza per la prova di un atto per il quale è richiesta la forma scritta “ad substantiam”.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello accoglie la domanda di un lavoratore contro il licenziamento disciplinare, ricordando che non è tenuto a contestare subito i vizi del licenziamento. Il ricorso per cassazione viene accettato.