Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 7 dicembre 2023, n. 525

di Benedetta Cargnel | 7 Dicembre 2023
Rassegna di Giurisprudenza 7 dicembre 2023, n. 525

Il Fatto

Un lavoratore otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze retributive.

Il datore di lavoro si opponeva e il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che nell’escludere la natura retributiva e assegnarne una risarcitoria all’indennità di sede disagiata ha tenuto conto del fatto che si tratta di compenso forfettizzato per fasce rispetto al quale non è richiesto al lavoratore alcun giustificativo ed ha evidenziato che il compenso assolveva alla funzione di tener indenne il lavoratore, senza aggravi documentali, delle spese connesse al raggiungimento della sede assegnata non si può poi applicare il principio di non contestazione della circostanza, posto che esso non opera sulla qualificazione giuridica della fattispecie che appartiene al giudice ma solo sulla sua componente fattuale. È irrilevante, perciò, la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il lavoratore ottiene un decreto ingiuntivo per differenze retributive, ma la Corte rigetta il ricorso in cassazione basandosi sulla natura risarcitoria dell'indennità di sede disagiata.