Il Fatto
Un lavoratore otteneva un decreto ingiuntivo per il pagamento di differenze retributive.
Il datore di lavoro si opponeva e il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che nell’escludere la natura retributiva e assegnarne una risarcitoria all’indennità di sede disagiata ha tenuto conto del fatto che si tratta di compenso forfettizzato per fasce rispetto al quale non è richiesto al lavoratore alcun giustificativo ed ha evidenziato che il compenso assolveva alla funzione di tener indenne il lavoratore, senza aggravi documentali, delle spese connesse al raggiungimento della sede assegnata non si può poi applicare il principio di non contestazione della circostanza, posto che esso non opera sulla qualificazione giuridica della fattispecie che appartiene al giudice ma solo sulla sua componente fattuale. È irrilevante, perciò, la non contestazione attinente all'interpretazione della disciplina legale o contrattuale appartenendo al potere-dovere del giudice la cognizione di tale disciplina, mentre rileva quella che ha ad oggetto i fatti da accertare nel processo.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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