Il Fatto
Un cittadino si rivolgeva al Tribunale per ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, dopo il rigetto della domanda amministrativa per difetto dello stato di bisogno.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, rilevando che in sede di separazione dal coniuge non era stato richiesto un assegno di mantenimento, essendo ciò sintomatico della volontà di creare le condizioni per poter spostare sull’Istituto previdenziale e, quindi, sulla collettività, l’obbligo di mantenimento gravante su altri soggetti.
Il cittadino ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della Legge n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di mantenimento che il titolare abbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno. Non vi è quindi, come requisito, che lo stato di bisogno sia incolpevole.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
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