Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 10 novembre 2023, n. 521

di Benedetta Cargnel | 10 Novembre 2023
Rassegna di Giurisprudenza 10 novembre 2023, n. 521

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la sussistenza di un’ipotesi di somministrazione irregolare e conseguentemente chiedeva la costituzione con la società utilizzatrice di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il Tribunale accoglieva la domanda, limitando il rapporto di lavoro sino alla data del licenziamento intimato dal datore formale. La Corte d’Appello sostanzialmente confermava la sentenza di primo grado, ritenendo tardive le domande di reintegra in servizio e di risarcimento del danno da illegittimo licenziamento.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda il seguente principio di diritto: “In tema di somministrazione irregolare, l'art. 80-bis del D.L. n. 34 del 2020, conv., con modif., dalla Legge n. 77 del 2020 - ove è previsto che il secondo periodo del comma 3 dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81 del 2015, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento - deve qualificarsi come norma di interpretazione autentica, in quanto, chiarendo la portata della norma interpretata, intervenendo, con effetti retroattivi, su quei profili applicativi che avevano dato luogo ad incertezze, prescrive una regola di giudizio destinata ad operare in termini generali per le controversie già avviate come per quelle future.”

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore chiede la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il Tribunale e la Corte d’Appello accolgono parzialmente la richiesta. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso in base alla normativa vigente.