Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare il suo diritto a ottenere il pagamento da parte dell’ente previdenziale delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori così come riconosciute da sentenza passata in giudicato.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva solo parzialmente la domanda, ritenendo prescritto il credito relativo a maggior inquadramento ma non prescritto il diritto al risarcimento del danno.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva in tema di omissioni contributive, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante. Pertanto, prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico.
Poiché il giudice di merito non si è attenuto a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati