Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 20 ottobre 2023, n. 518

di Benedetta Cargnel | 20 Ottobre 2023
Rassegna di Giurisprudenza 20 ottobre 2023, n. 518

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare il suo diritto a ottenere il pagamento da parte dell’ente previdenziale delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori così come riconosciute da sentenza passata in giudicato.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva solo parzialmente la domanda, ritenendo prescritto  il credito relativo a maggior inquadramento ma non prescritto il diritto al risarcimento del danno.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva in tema di omissioni contributive, il presupposto dell'azione risarcitoria attribuita al lavoratore dall'art. 2116 c.c. è costituito dall'intervenuta prescrizione del credito contributivo, poiché, una volta che si siano realizzati i requisiti per l'accesso alla prestazione previdenziale, tale situazione determina l'attualizzarsi per il lavoratore del danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante. Pertanto, prima del perfezionamento dell'età pensionabile, in presenza di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore, sussiste l'impossibilità di disporre validamente della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico.

Poiché il giudice di merito non si è attenuto a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore ricorre in cassazione per ottenere il pagamento delle differenze retributive riconosciute da sentenza passata. La Corte d'Appello accoglie parzialmente la domanda, ma il lavoratore ottiene successo in cassazione. La corte osserva che l'azione risarcitoria è legittima solo una volta prescritto il credito contributivo.