Il Fatto
Un lavoratore otteneva un Decreto ingiuntivo nei confronti di INPS nella qualità di gestore del Fondo di tesoreria di cui all’art. 1, commi 755 ss., Legge n. 296/2006, al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sul TFR liquidatogli.
INPS proponeva opposizione avverso detto Decreto, ma la Corte d’Appello in riforma della sentenza di primo grado rigettava l’opposizione e INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che le prestazioni erogate dal Fondo di tesoreria hanno natura previdenziale e non retributiva. Il Fondo, infatti, è l’unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1° gennaio 2007, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell’art. 2116, comma 1, c.c., e, per un altro verso, che il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1° gennaio 2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo e dovendo semmai recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso.
Poiché i giudici non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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