Il Fatto
INAIL conveniva il giudizio una società e il socio accomandatario al fine di ottenere in regresso il rimborso di quanto versato a seguito dell’infortunio di un lavoratore.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda e i convenuti ricorrevano per cassazione, invocando la prescrizione
Il Diritto
La corte ricorda che, in tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale, ove il relativo processo si sia concluso con sentenza di non doversi procedere o in sede dibattimentale per essersi il reato estinto a seguito d'intervenuta prescrizione, il termine triennale di decadenza previsto per l'esercizio dell'azione di regresso dell'INAIL decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale e non dalla mera emanazione della sentenza, non essendovi stato un accertamento dei fatti-reato da parte del giudice penale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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