Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 15 settembre 2023, n. 513

di Benedetta Cargnel | 15 Settembre 2023
Rassegna di Giurisprudenza 15 settembre 2023, n. 513

Il Fatto

Un lavoratore si opponeva avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni dovuti, alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della Legge n. 335/95.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda, ritenendo che non sussistesse l’obbligo del professionista d’iscrizione alla gestione separata, atteso la occasionalità dell’attività professionale svolta, dimostrata dalla percezione di un reddito sotto la soglia prevista per integrare l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza competente.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del D.L. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione.

Poiché i giudici di merito non hanno valutato la situazione del concreto, la corte accoglie il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello accoglie la domanda di un lavoratore contro l'INPS per l'addebito dei contributi, sostenendo che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata per attività professionale occasionale. INPS ricorre in cassazione. La corte ribadisce l'obbligo di iscrizione alla gestione separata in presenza di reddito derivante da un'esercizio abituale o occasionale superiore a 5.000 euro, ma richiede valutazioni specifiche sul caso concreto.