Il Fatto
Un lavoratore si opponeva avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni dovuti, alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della Legge n. 335/95.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda, ritenendo che non sussistesse l’obbligo del professionista d’iscrizione alla gestione separata, atteso la occasionalità dell’attività professionale svolta, dimostrata dalla percezione di un reddito sotto la soglia prevista per integrare l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza competente.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del D.L. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione.
Poiché i giudici di merito non hanno valutato la situazione del concreto, la corte accoglie il ricorso.
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