Il Fatto
Un lavoratore otteneva un Decreto ingiuntivo per il pagamento dell’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 18, comma 4 Legge n. 300/1970, sulla base della sentenza non definitiva generica.
Il datore di lavoro si opponeva ma il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano l’opposizione e la società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento, in favore del lavoratore, di un certo numero di mensilità, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti all'esatta quantificazione del credito, solo se tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza; se invece la sentenza di condanna non consenta di determinare le pretese economiche del lavoratore in base al contenuto del titolo stesso, in quanto per la determinazione esatta dell'importo siano necessari elementi estranei al giudizio concluso e non predeterminati per legge, o nel caso di sentenza di condanna generica, che rimandi ad un successivo giudizio la quantificazione del credito, la sentenza non costituisce idoneo titolo esecutivo ma è utilizzabile solo come idonea prova scritta per ottenere nei confronti del datore di lavoro un Decreto ingiuntivo di pagamento per il credito fatto valere, il cui ammontare può essere provato con altri e diversi documenti.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.
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