Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 25 agosto 2023, n. 510

di Benedetta Cargnel | 25 Agosto 2023
Rassegna di Giurisprudenza 25 agosto 2023, n. 510

Il Fatto

Un dirigente impugnava il licenziamento intimato.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda ritenendo la sussistenza della giustificatezza.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che nell'ipotesi di licenziamento individuale del dirigente d'azienda, cui, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 604/1966, non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, la nozione di giustificatezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile ove sussista l'esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario e non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione. Il giudice deve limitarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cost.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il dirigente impugna il licenziamento, ma la Corte d'Appello lo rigetta, sostenendo la giustificazione economica. Il lavoratore ricorre per cassazione, ma il tribunale respinge la richiesta.