Il Fatto
Un dirigente impugnava il licenziamento intimato.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda ritenendo la sussistenza della giustificatezza.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che nell'ipotesi di licenziamento individuale del dirigente d'azienda, cui, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 604/1966, non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, la nozione di giustificatezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile ove sussista l'esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario e non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione. Il giudice deve limitarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cost.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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