Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la nullità del termine apposto al contratto di lavoro.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava la nullità del termine, condannando il datore alla riammissione.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il divieto di costituzione di rapporto di lavoro subordinato ai sensi D.Lgs. n. 175 del 2016 , si applica esclusivamente ai soggetti giuridici che abbiano i requisiti per essere qualificati “società a partecipazione pubblica”.
La corte ricorda poi che l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 1, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare - con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità - la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dare riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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