Il Fatto
Un lavoratore del pubblico impiego adiva il Tribunale per far accertare l’illegittimità della revoca della posizione conferita dal datore di lavoro.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva illegittima la revoca anticipata dall’incarico, in assenza di motivazioni scritte.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che in tema di lavoro pubblico negli enti locali, il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova categoria contrattuale ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato beneficio economico con la conseguenza che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento e non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 52, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso di specie, tuttavia, il demansionamento non è stato collegato, in sé, a tale revoca (comunque considerata illegittima per mancato rispetto della procedura prevista dalla disposizione pattizia) ma al totale svuotamento di mansioni determinato dall’assegnazione al diverso settore.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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