Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato quale conseguenza del reato di abuso sessuale a danno di minori, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, ma ritenuto tale da non consentirne neanche provvisoriamente la prosecuzione.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva dall’analisi del CCNL applicabile che ove il procedimento disciplinare si concluda in senso sfavorevole al dipendente con l'adozione della sanzione del licenziamento, la precedente sospensione dal servizio - pur strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto al provvedimento risolutivo del rapporto, giacché adottata in via meramente cautelare in attesa del secondo - si salda con il licenziamento, tramutandosi in definitiva interruzione del rapporto e che legittimando il recesso del datore dì lavoro retroattivamente, con perdita ex tunc del diritto alle retribuzioni a far data dal momento della sospensione medesima.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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