Nel quadro delle ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (cosiddetto Decreto Aiuti-ter) il Legislatore ha previsto il riconoscimento di un’indennità una tantum di importo pari a 150 euro a determinate categorie di soggetti.
In particolare, l’indennità è riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico.
Con la Circolare del 17 ottobre 2022, n. 116, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative in merito al riconoscimento dell’una tantum.
Ora, con Messaggio del 17 novembre 2022, n. 4159 , il medesimo Istituto fornendo precisazioni sulla determinazione della retribuzione imponibile e chiarendo come, nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, l’esposizione del conguaglio potrà avvenire anche sul flusso di competenza di dicembre 2022.
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