Con Circolare dell’11 febbraio 2021, n. 24 , l’Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti connessi all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti in integrazione salariale, ai sensi dell’articolo 12, commi 14 e 15, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
In particolare, il suddetto articolo 12 , nel prevedere al comma 1 nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, al comma 14 disciplina, in favore dei datori di lavoro del settore privato che non richiedano tali trattamenti, con esclusione di quello agricolo, un ulteriore esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 gennaio 2021.
L’ammontare dell’esonero è pari – ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – alla contribuzione datoriale non versata per il numero delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
Con successivo messaggio, che verrà pubblicato all’esito dell’autorizzazione della Commissione europea, l’Istituto emanerà le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.
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