Con Messaggio del 7 agosto 2019, n. 3025 , l’Inps fornisce chiarimenti in relazione alla gestione della contribuzione versata al Fondo di Tesoreria in assenza dei presupposti dell’obbligo contributivo e delle domande di rimborso per prestazioni erogate oltre la capienza.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1, comma 5, del D.M. 30 gennaio 2007, recante le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006, relative al Fondo di Tesoreria per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 cod. civ., ha introdotto, per i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, l’obbligo di versamento, al suddetto Fondo, delle quote di TFR maturate dai propri dipendenti e mantenute al regime civilistico di cui all’art. 2120 cod. civ., in quanto non destinate alle forme pensionistiche complementari.
Tuttavia, a tutela del legittimo convincimento delle aziende circa la sussistenza dell’obbligo contributivo di cui all’art. 1, commi 755 e 756, della legge n. 296/2006, e del diritto dei lavoratori delle aziende all’accesso al trattamento di fine rapporto ai sensi dell’art. 2120 cod. civ. con l’intervento del Fondo di Tesoreria, il provvedimento disciplina due differenti modalità di gestione della contribuzione “indebitamente” versata, distinguendo le aziende in due tipologie: quelle in possesso della regolarità contributiva e quelle irregolari.
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