Con Circolare dell’11 febbraio 2019, n. 3, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce, al proprio personale ispettivo, ulteriori indicazioni operative in materia di appalto illecito, ad integrazione di quanto precedentemente statuito con circolare dell’11 luglio 2018, n. 10.
Nel dettaglio, i chiarimenti ivi forniti si rendono necessari a seguito della reintroduzione del reato, ex articolo 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015, di somministrazione fraudolenta, ad opera del D.L. n. 87/2018 , convertito in Legge n. 96/2018, che si configura in tutti i casi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore”.
L’illecito in questione è punito con la sanzione penale dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione, restando tuttavia ferma l’applicazione dell’art. 18 D.Lgs. n. 276/2003 che punisce con sanzione amministrativa le ipotesi di somministrazione illecita.
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