
L'analisi dell'Ordinanza n. 5481 dell'11 marzo 2026 della Corte di Cassazione offre l’opportunità di approfondire il delicato equilibrio tra la sussistenza di una giusta causa di licenziamento e il rispetto dei tempi procedurali. Il provvedimento conferma che, anche a fronte di condotte espulsive accertate sotto il profilo dell'intenzionalità e della gravità, la tardività della contestazione disciplinare preclude la validità del recesso, determinando l'applicazione della tutela indennitaria "forte" ai sensi dell'art. 18, comma 5, della Legge n. 300/1970.

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